Separazioni giudiziali e consensuali, Divorzi.
SEPARAZIONI
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
L’ordinamento riconosce la separazione legale, nelle due forme della separazione giudiziale e consensuale. Qualunque sia il tipo di separazione attuato, il nostro legislatore sottopone la separazione dei coniugi ad un controllo non puramente formale degli organi giurisdizionali, riconoscendo effetti ad uno stato di separazione
solo a seguito dell’intervento del giudice.
Il giudice della separazione è competente a statuire sui seguenti punti:
- Affidamento dei figli e modalità di frequentazione del coniuge non affidatario.
- Assegnazione della casa coniugale.
- Determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento dei figli.
- Determinazione dell’ammontare dell’eventuale assegno per il mantenimento dell’altro coniuge.
La separazione consensuale
La separazione consensuale è la separazione personale che ha titolo nell’accordo dei coniugi omologato dal giudice. La domanda, proposta da entrambi i coniugi anche senza l’assistenza del difensore, ha la forma del ricorso diretto al Tribunale, competente per territorio.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale e deve essere corredato dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio; stato di famiglia dei due coniugi e certificato di residenza dei due coniugi.
Il Presidente della Sezione fissa un’udienza per la comparizione degli stessi davanti a sé, allo scopo di sentirli e tentare di conciliarli. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del Tribunale, che provvede in camera di consiglio.
L’omologazione consiste in un controllo sulla legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi.
Il verbale di separazione omologato potrà essere modificato anche su istanza di uno solo dei coniugi al verificarsi di eventi modificativi della situazione di fatto, esistente al momento della separazione.
Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della separazione senza necessità di intervento della autorità giudiziaria.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale è la separazione personale che ha titolo nella sentenza del giudice e a cui si ricorre quando non si raggiunge un accordo per depositare un ricorso per separazione consensuale.
La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una c. d. ” presidenziale “, ed un’altra ” contenziosa ” innanzi al giudice designato (giudice istruttore e Collegio).
La causa di separazione giudiziale viene promossa da uno solo dei due coniugi che deve necessariamente essere assistito da un difensore. La domanda si propone con ricorso e viene fissata l’udienza dinanzi al Presidente del Tribunale che anche in questo caso tenterà la conciliazione dei coniugi.
In qualunque momento la separazione giudiziale potrà essere trasformata in separazione consensuale.
Se il coniuge convenuto non compare alla prima udienza o la conciliazione non riesce, il Presidente emana – con ordinanza – i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo.
Dopo l’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del Presidente, il giudizio di separazione prosegue con le forme dell’ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice istruttore designato.
Le parti hanno quindi l’onere di costituirsi, depositando propria comparsa e documenti nel fascicolo d’ufficio che si trova in Cancelleria ed il giudizio si svolge secondo le regole ordinarie per concludersi con una normale sentenza.
La sentenza che pronuncia la separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola “rebus sic stantibus” e pertanto ciascun coniuge potrà chiederne la modifica al mutare delle situazioni di fatto.
Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della sentenza senza necessità di intervento della autorità giudiziaria.
DIVORZI
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso).
Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio e solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
Anche in sede di divorzio dovrà essere disciplinato:
- Affidamento dei figli e modalità di frequentazione del coniuge non affidatario.
- Assegnazione della casa coniugale.
- Determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento dei figli.
- Determinazione dell’ammontare dell’eventuale assegno per il mantenimento dell’altro coniuge.
Il divorzio congiunto
Il coniuge separato che intende ottenere il divorzio -a prescindere dal consenso dell’altro coniuge- può proporre la relativa domanda, per mezzo di un difensore, con un ricorso al Tribunale competente.
La domanda di divorzio sarà poi notificata all’altro coniuge, il quale dovrà comparire all’udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale.
La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti al Presidente del Tribunale, affinchè quest’ultimo possa tentare di conciliarli.
Se la conciliazione non riesce il Presidente emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.