Recupero Crediti

Recupero credito mediante procedimento d’ingiunzione, Procedura esecutiva: esecuzione forzata, fase stragiudiziale.

FASE STRAGIUDIZIALE

MESSA IN MORA DEL DEBITORE

La mora del debitore è un ritardo ingiustificato del debitore, nell’adempimento della propria prestazione. Perché il debitore sia in mora è necessario che il credito sia dovuto ed esigibile e che vi sia stato un ritardo nell’adempimento imputabile esclusivamente a costui.

La costituzione in mora produce effetti giuridici favorevoli al creditore. Il principale consiste nell’obbligo che sorge un capo al debitore di risarcire i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento nonché per le obbligazione che hanno per oggetto una somma di denaro, nell’obbligo di corrispondere al creditore, dal giorno della mora, gli interessi legali.

Da qui, la necessità per chi deve recuperare un credito di costituire in mora il debitore.

L’art. 1219 c.c. indica i casi in cui il debitore è costituito formalmente in mora senza che sia necessario un atto scritto del creditore.

Ciò accade quando:

  • il debito deriva da fatto illecito ;
  • il debitore ha dichiarato di non voler adempiere ;
  • è scaduto il termine previsto per l’adempimento e la prestazione doveva essere eseguita presso l’abitazione del creditore.

Negli altri casi, affinché si realizzi la messa in mora del debitore, il creditore dovrà chiedere al debitore l’adempimento della propria prestazione, mediante l’invio di un atto scritto. Tale atto non richiede forme particolari, al di fuori di quella scritta, e quindi non richiede l’uso di formule solenni ne l’inosservanza di particolari adempimenti.

È sufficiente, pertanto, che il creditore (anche personalmente senza l’assistenza di un legale) manifesti chiaramente la volontà di ottenere quanto dovutogli, intimando al debitore di pagare entro un dato termine un data somma (capitale + interessi).

Con l’esplicata intimazione di adempimento, la lettera di messa in mora acquisterà inoltre efficacia interruttiva della prescrizione.

Nella prassi, le lettere di messa in mora vengono inviate a mezzo raccomandata a/r.

Una volta ritornata la ricevuta di ritorno, qualora dovesse decorrere inutilmente il termine concesso per il pagamento, il creditore potrà redigere l’atto giudiziario più appropriato per iniziare la procedura giudiziale per il recupero del credito.

PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE

Il procedimento d’ingiunzione è un procedimento speciale, che consente al titolare di un diritto di credito di ottenere un decreto di condanna al pagamento di una determinata somma contro il proprio debitore, in tempi in molto più celeri ed agevoli rispetto a quelli di un procedimento ordinario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c, la domanda può essere presentata da chi è titolare di un diritto di credito avente ad oggetto :

  • una somma di denaro liquida (determinata nel suo ammontare) ed esegibile (cioè già scaduto);
  • una determinata quantità di cose fungibili;
  • la consegna di una cosa mobile determinata.

Affinchè il giudice possa pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna il diritto fatto valere deve fondarsi su prova scritta.

La prova scritta deve riguardare i fatti concernetti l’esistenza del credito, la sua natura ed il suo oggetto e può essere rappresentata da qualsiasi documento che, sebbene privo d’efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile.

La prova documentale può provenire anche da un terzo, sempre che sia idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda proposta.

PROCEDIMENTO

La prima fase della procedura si apre con il deposito dal parte del creditore di un ricorso (che deve necessariamente essere redatto da un avvocato), presso la cancelleria dell’autorità giudiziara competente.

Sarà competente il Giudice di Pace se il valore della domanda (capitale + interessi) non supera € 5.000,00, sarà, invece, competente il Tribunale per tutte le cause di importo maggiore.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti comprovanti l’esistenza del credito per il quale si agisce.

Il giudice, dopo una cognizione sommaria e senza l’intervento del debitore, laddove ritenga fondata la pretesa creditoria del ricorrente, pronuncerà decreto ingiuntivo, con il quale intimerà al debitore di voler provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 40 giorni, con l’avvertimento che nello stesso termine potrà proporre opposizione e, che in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata (c.d. decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo).

Se il giudice dovesse ritenere la domanda non sufficientemente provata, potrà chiedere al creditore di integrarla entro un dato termine, in mancanza, rigetterà il ricorso.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore dovrà notificarlo al debitore personalmente, entro 60 giorni. Se il creditore non dovesse procedere nei termini, il decreto così ottenuto diventerà inefficace.

Entro 40 giorni dalla ricezione dell’atto, il debitore potrà opporsi al decreto ingiuntivo, instaurando un giudizio ordinario che terminerà con una sentenza che andrà a sostituire il suddetto decreto.

Il debitore potrà proporre opposizione solo qualora abbia importanti argomentazioni per ribattere alla pretese risarcitorie di controparte. Laddove infatti mancassero tali argomentazioni, si darebbe corso ad una opposizione puramente dilatoria, che comporterebbe per il debitore (soccombente in opposizione) la condanna anche al pagamento (oltre al credito agli interessi ed alle spese già maturate) dei costi dell’intera procedura di opposizione.

Se il debitore non dovesse fare opposizione nei termini di legge, il decreto viene dichiarato esecutivo, mediante l’apposizione della formula esecutiva.

Con la spendita della formula esecutiva, il decreto ingiuntivo diventa valido titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione forzata.

DECRETO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il giudice su istanza del ricorrente può ingiungere al debitore di pagare o di consegnare la cosa senza dilazione alcuna (cioè senza che venga concesso il termine di 40 giorni), così autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto (che consente al creditore di dare immediatamente esecuzione al dispositivo del giudice, con gli strumenti dell’esecuzione forzata), qualora:

  • il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale;
  • via sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: in questo caso il giudice può concedere o meno la provvisoria esecuzione in base ad una sua valutazione discrezionale;
  • il creditore produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.

ESECUZIONE FORZATA

L’esecuzione forzata è la fase di tutela giurisdizionale finalizzata alla realizzazione del credito, che consente al creditore di ottenere quanto dovutogli dal debitore.

L’esecuzione forzata può essere distinta in:

  • espropriazione forzata che consente di soddisfare il credito, contro la volontà del debitore, mediante una somma di denaro ricavata dalla vendita ovvero dalla assegnazione di beni facenti parte del patrimonio del debitore;
  • esecuzione forzata in forma specifica che consiste nel soddisfare il diritto del creditore mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività alla quale il creditore aspira.

In questa sede ci occuperemo prevalentemente di espropriazione forzata.

GLI ATTI PRELIMINARI DELL’ESECUZIONE: TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO TITOLO ESECUTIVO

Il titolo esecutivo è il documento con il quale viene accertato il diritto che il creditore chiede venga realizzato con l’azione esecutiva e da cui risulti un diritto di credito liquido, certo ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

  • le sentenze (anche di primo grado);
  • provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali e gli altri titoli di creditoa cui la legge attribuisce tale efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Il titolo spedito in forma esecutiva deve essere notificato al debitore personalmente.

PRECETTO

Il precetto è un atto che non appartiene al processo esecutivo ma che ne preannuncia il suo inizio.

Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di voler adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro il termine non inferire di 10 giorni con l’avvertimento che, nel caso in cui tale adempimento non dovesse avvenire, si procederà ad esecuzione forzata.

Il precetto è di norma predisposto da un avvocato, che provvede conseguentemente a firmarlo. Tuttavia è ammesso che il creditore rediga e firmi personalmente il precetto.

L’atto di precetto una volta redatto secondo le disposizioni dell’art. 480 c.p.c. deve esserenotificato personalmente al debitore. La legge ammette che titolo esecutivo e precetto vengano notificati congiuntamente.

Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

L’espropriazione forzata è il procedimento attraverso il quale il creditore di una determinata somma di denaro può soddisfare il proprio credito sottraendo al debitore (quindi contro la volontà di quest’ultimo) denaro o altri beni, che convertiti in denaro in seguito alla loro vendita, verranno distribuiti al creditore fino al pagamento di quanto dovutogli.

L’espropriazione forzata può essere: mobiliare nei confronti del debitore o nei confronti di terzi, ovvero immobiliare.

Sta al creditore, al fine di soddisfare il proprio credito optare per l’uno o l’altra forma.

In generale il procedimento di espropriazione si svolge attraverso tre fasi:

  • il pignoramento;
  • la vendita e l’assegnazione del bene pignorato;
  • la distribuzione del ricavato.

Nel processo esecutivo promosso da un creditore è ammesso l’intervento di altri creditori nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In base all’art. 499 c.p.c., possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo (e ciò anche se il loro credito è sorto dopo il pignoramento) ed i creditori privi di titolo esecutivo purchè vantanti un credito sorto prima del pignoramento ovvero nelle altre ipotesi previste dall’art. 499 c.p.c..

INIZIO DELL’ESECUZIONE FORZATA: IL PIGNORAMENTO

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio il procedimento di espropriazione forzata vera e proprio.

La sua funzione è quella di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfacimento del credito per il quale il creditore procedente sta agendo, sottraendoli alla libera disponibilità dello stesso debitore.

Il pignoramento richiede forme differente a seconda del tipo di esecuzione forzata a cui si da corso.

Nell’espropriazione mobiliare, non esiste un vero e proprio atto di pignoramento, infatti, il creditore procedente munito di titolo esecutivo e precetto (debitamente notificati), deve fare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario, che recatosi presso l’abitazione del debitore, redigerà verbale di pignoramento.

Nell’espropriazione mobiliare presso terzi, il pignoramento è un vero proprio atto complesso, che deve essere notificato sia al debitore, mentre il terzo presso il quale si procede va avvisato. L’atto deve contenere l’ingiunzione al debitore, l’indicazione del credito per il quale si procede, l’intimazione del terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute al debitore pignorato, nonchè la citazione del debitore a comparire davanti al giudice e l’avviso al terzo affinchè dichiari l’ammontare del proprio debito verso il debitore pignorato.

Nell’espropriazione immobiliare, il pignoramento è sempre un atto complesso predisposto dal creditore, contenete, tra l’altro, l’esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari sottoposti ad esecuzione. L’atto di pignoramento dovrà venir notificato alla parte debitrice e successivamente trascritto nei registri immobiliari.

Il pignoramento diventa inefficacie se entro 90 giorni dal suo compimento, non viene chiesta l’assegnazione ovvero la vendita del bene, mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione dell’istanza di vendita.

LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE

La fase di liquidazione forzata rappresenta il momento centrale della procedura esecutiva poichè consente di trasformare in denaro i beni pignorati (in caso di vendita forzata) oppure di trasferire direttamente il bene pignorato al creditore.

La liquidazione forzata può realizzarsi secondo due modalità:

  • la vendita forzata: il bene è trasferito all’acquirente dietro il pagamento di una somma di denaro che verrà distribuita tra i creditori per il soddisfacimento dei loro crediti;
  • l’assegnazione: in questo caso al creditore non viene distribuita una somma (che si sarebbe ricavata dalla vendita del bene) ma viene assegnato direttamente il bene pignorato.

La procedura di vendita (con modalità leggermente differenti a secondo che si tratti di espropriazione mobiliare ovvero immobiliare) può avvenire in due modi:

  • senza incanto a mezzo di commissionario: in questo caso il giudice, sentito eventualmente uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita dovrà essere eseguita;
  • all’incanto: il giudice con provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita, nonchè il prezzo di apertura dell’incanto, oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo.

LA DISTRIBUZIONE

 È l’ultima fase del processo di esecuzione. Consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di soddisfare i loro crediti.

La distribuzione del ricavato avviene secondo le seguenti regole:

  • se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dispone in favore del creditore stesso il pagamento di quanto gli aspetta per capitali, interessi e spese;
  • se vi sono più creditori, il giudice distribuisce la somma ricavata tra i vari crediti, disponendo un piano di riparto.